2007.12.22 Scadenza del periodo di pubblicazione del piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

IN SCADENZA (22 DICEMBRE) IL PERIODO DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA.
DAL 23 DICEMBRE AL 31 GENNAIO 2008 SI POSSONO PRESENTARE LE OSSERVAZIONI
DOCUMENTI SCARICABILI PIANO DEL PARCO (in fondo alla pagina)

di Filippo Di Donato

Come già riportato precedentemente nel sito, il 12 novembre è stata avviata la pubblicazione del Piano per le consultazioni, presso i Comuni e le Comunità Montane, il cui termine è fissato per il 22 dicembre.
Dal 23 dicembre si apre quindi il periodo delle Osservazioni (40 giorni a disposizione) che termina il 31 gennaio 2008.

Le osservazioni scritte potranno essere poste al Parco da tutti: enti, associazioni e da cittadini. Dopo averle raccolte e vagliate il Parco esprimerà il proprio parere entro 30 giorni (termine 1 marzo 2008) che sarà inviato alle Regioni competenti per territorio, insieme a tutte le osservazioni pervenute. A queste ultime spetta, entro il periodo di centoventi giorni dal ricevimento delle stesse, di pronunciarsi (termine 29 giugno 2008) sulle osservazioni, approvando, in via definitiva, il Piano del Parco

La documentazione è reperibile presso le seguenti copisterie:
– GraphicService – ViaG.DiVincenzo, 2 – L’Aquila (tel. 0862 319822)
– Stilograph – Loc.Campo diPile – L’Aquila (tel. 0862 317730)
– CentroCopie Palumbi – Via FonteRegina, 21 -Teramo (tel. 0861 310937)
– Copisteria A-zero di LorenzoDino – Viale F.Crucioli, 76 – Teramo (tel. 0861 244655)
– La stamperia digitale – ViaG. Bovio, 52 -Pescara (tel. 085 2058675)
– CopisteriaOfficenter -ViaG.Marconi, 184 – Pescara (tel. 085 62304)
– Ink ServiceCopisteria e StampaDigitale – L.goC.Crivelli, 1 – Ascoli Piceno (tel. 0736 259890)
– Tecnostampa di AmbrosioStefania Eliografie – Fraz. FonteDiCampo, 112 -Ascoli Piceno (tel. 0736 45580)
– CentroCopieCarucci -ViaDiMezzo, 118 -Rieti (tel. 0746 203132)
– CopicadCopisteria -Via F.lliCervi, 5 -Rieti (tel. 0746 200703).

Gli strumenti indispensabili per una corretta gestione del territorio Parco sono:
” Piano del parco
” Piano pluriennale economico e sociale (approvato dalla Comunità del Parco)
” Regolamento del parco

Questi strumenti regolano le modalità d’uso e di frequentazione del territorio protetto

Importante l’aspetto della zonazione che suddivide il territorio: a – Riserva integrale; b – Riserva generale orientata; c – di protezione; d – di promozione economica e sociale con le successive previsioni, in ogni zona, delle Attività Vietate e Disciplinate

Le Osservazioni diventano l’insostituibile occasione per presentare integrazioni, correzioni, indicazioni e quant’altro ritenuto necessario.

Articoli della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE riferiti a:Piano del parco, Piano pluriennale economico e sociale, Regolamento del parco

L’art 12 della L. 394/91 disciplina il Piano del Parco:
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all’Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato “piano”, che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione socia le del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere.
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall’Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell’articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l’osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d’uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
3. Il piano è predisposto dall’Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.
4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l’Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d’intesa con l’Ente parco per quanto con cerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d’intesa, oltre che con l’Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto con cerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d’approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell’Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell’ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell’ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.
5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all’amministrazione inadempiente il Ministro dell’ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.
6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

L’art. 14 della L. 394/91 prevede la formulazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale:
1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all’interno del parco e nei territori adiacenti.
2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d’intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell’Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell’ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.
3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l’agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l’occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l’Ente parco può concedere al mezzo di specifiche convenzioni l’uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
5. L’Ente parco organizza, d’intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.
6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

L’art. 11 della L. 394/91 prevede l’istituto del Regolamento del Parco
1. Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle attività consenti te entro il territorio del parco ed è adottato dall’Ente parco, anche con testualmente all’approvazione del piano per il parco di cui all’articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’artico lo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regola mento del parco disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell’ambito della legislazione in materia
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) l’accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, non ché l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l’equilibrio naturale
b) l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di minerali
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’Ente parco;
e) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alte razione dei cicli biogeochimici;
f) l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
g) l’uso di fuochi all’aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente parco ed essere attuati dal personale dell’Ente parco o da persone all’uopo espressamente autorizzate dall’Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusi vi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell’Ente parco.
6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell’ambiente, sentita la Consulta e previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d’intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i Comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.
il regolamento disciplina, all’interno del territorio del Parco, la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti, lo svolgimento di attività artigianali, commerciali, di servizio e agrosilvo-pastorali, lo svolgimento delle attività sportive, ricreative ed educative, ecc…..

link alla news sul piano del parco, del 13 novembre 2007: Pubblicato il piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

link alla carta organizzazione territoriale (2,5 MB)

link alle norme di attuazione

link alla relazione piano del parco (136 pagg. 1,06 MB)

link alla zonazione carta 1.100.000 (3,05 MB)

link al modulo per osservazioni

Info Cai Abruzzo: Filippo Di Donato Cell. 339.7459870 – f.didonato@caiabruzzo.it – www.caiabruzzo.it